Gazzetta Ufficiale N. 183 del 8 Agosto 2009

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 agosto 2009 
Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94. (09A09801)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di
attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, con
il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza
urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e
contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;
Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 24 luglio 2009, recante «Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a
44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra
cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che
possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di
disagio sociale;
Rilevato che il predetto art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94,
al comma 43, rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge,
la determinazione degli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai
commi da 40 a 44 dello stesso articolo, nonche' dei requisiti per
l'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la disciplina delle
modalita' di tenuta dell'elenco medesimo;
Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco
delle associazioni di osservatori volontari

1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e'
istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui
all'art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per la
segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello
Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana
ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma,
le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40,
41 e 42 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dalla
vigente normativa sul diritto di associazione, devono avere tra gli
scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto,
quello di prestare attivita' di volontariato con finalita' di
solidarieta' sociale nell'ambito della sicurezza urbana, come
individuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008,
richiamato in premessa, ovvero del disagio sociale, o comunque
riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizione
le stesse associazioni devono:
a) svolgere la propria attivita' gratuitamente e senza fini di
lucro, anche indiretto;
b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne' di
organizzazioni sindacali ne' essere ad alcun titolo riconducibili a
questi;
c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi
organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
e) non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di
risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo
provenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
f) individuare gli associati destinati a svolgere attivita' di
segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, ed
attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 5.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata da copia autentica dello statuto e/o
dell'atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, di
coloro che fanno parte degli organi rappresentativi, nonche' della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.
5 e di quella integrativa eventualmente richiesta, e' indirizzata al
Prefetto della provincia dove l'associazione intende operare ed ha
una sede.
4. L'iscrizione e' effettuata dal Prefetto, sentito il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica dei
requisiti di cui al comma 2 nonche' del possesso da parte degli
associati e degli appartenenti agli organi rappresentativi dei
requisiti di cui all'art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cui
alla lettera b). Resta fermo quanto previsto per gli osservatori
volontari.

Art. 2.

Compiti e modalita' di svolgimento delle attivita'
delle associazioni di osservatori volontari

1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propri
associati individuati per lo svolgimento delle attivita' di
segnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come
«osservatori volontari», svolgono attivita' di mera osservazione in
specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, in
presenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo,
segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato
eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero
situazioni di disagio sociale.
2. L'attivita' di osservazione puo' essere svolta esclusivamente in
nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui
almeno una di eta' pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di
mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predetta
attivita' gli osservatori volontari devono essere in possesso di un
valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto
d'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad
offendere.
3. Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delle
attivita' previste al comma 1, indossano una casacca, con le
caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore
giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari»,
il logo dell'associazione, il nome del comune ed un numero
progressivo associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divieto
di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o
denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di
polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali
regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello
Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti
politici e sindacali, nonche' sponsorizzazioni private.
4. L'attivita' di segnalazione e' effettuata dai soggetti di cui al
comma 1 utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile,
ovvero, se in possesso dell'apposita abilitazione, apparati
radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di
riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di
polizia municipale territorialmente competente.
5. Le modalita' operative per l'impiego degli osservatori
volontari, contenute nel presente decreto, devono essere coordinate
con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo
che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.

Art. 3.

Ordinanze dei sindaci

1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 40
della legge 15 luglio 2009, n. 94, della collaborazione di
associazioni di cui all'art. 1 emana apposita ordinanza con la quale
formalizza la propria volonta' di ricorrere alle associazioni di
osservatori volontari, identificando gli ambiti per i quali intenda
utilizzarle, con le modalita' di cui all'art. 2.

Art. 4.

Convenzioni

1. Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 40, della legge 15
luglio 2009, n. 94, i sindaci stipulano convenzioni con le
associazioni iscritte nell'elenco volte ad individuare l'ambito
territoriale e temporale in cui l'associazione e' destinata a
svolgere l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, del presente
decreto, nonche' a disciplinare il piano d'impiego, la formazione
degli associati con compiti di osservatore volontario ed adeguate
forme di controllo per la verifica del rispetto delle disposizioni
contenute nelle convenzioni e di quelle di cui al presente decreto.
Il piano d'impiego deve contenere anche i presupposti oggettivi per
effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze di
polizia dello Stato.
2. Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefetto
competente per territorio, sentito il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 5.

Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l'impiego

1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguenti
requisiti attestati secondo la vigente normativa:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza
di uso di stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di udito e
di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi,
attestate da certificazione medica delle autorita' sanitarie
pubbliche;
c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza
non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di
prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,
associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
2. Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idonea
copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 11
agosto 1991, n. 266.
3. In caso di perdita da parte di un «osservatore volontario» di
uno o piu' requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora
lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto
previsto dall'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e
dal presente decreto, il Prefetto dispone con effetto immediato il
divieto di impiego nelle attivita' previste dall'art. 2 ed assegna
all'associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapporto
associativo dell'interessato. Analogo effetto si produce qualora
l'osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza.
4. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, gli
osservatori volontari iscritti nell'elenco provinciale, debbono aver
superato il corso di formazione di cui al successivo art. 8.

Art. 6.

Revoca dell'iscrizione

1. L'iscrizione dell'associazione e' revocata dal Prefetto quando:
a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi
2 e 4;
b) l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi
dell'art. 5, comma 3;
c) l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5,
comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo;
d) il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti
della medesima associazione, piu' di un provvedimento di divieto di
impiego in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere
c), d), ed e);
e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1;
f) l'associazione ponga in essere comportamenti in contrasto con
quanto previsto dall'art. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio
2009, n. 94, e dal presente decreto.
2. Il Prefetto comunica al sindaco la revoca dell'iscrizione
dell'associazione nell'elenco provinciale.

Art. 7.

Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati

1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede annualmente
alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare
il permanere dei requisiti delle associazioni e degli appartenenti
alle stesse. A tal fine il legale rappresentante dell'associazione,
almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura
- Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovante
l'attualita' dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione
suddetta nel termine sopra indicato comporta automaticamente la
sospensione degli effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale e
il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.
2. L'esito della revisione di cui al comma 1 e' comunicata al
sindaco ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della
provincia.
3. L'ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente
segnalata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la
verifica dei requisiti di cui al presente decreto. Fino alla
comunicazione dell'esito degli accertamenti, gli interessati non
possono svolgere le attivita' di cui all'art. 2.

Art. 8.

Formazione

1. Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare
corsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori volontari,
appartenenti alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.
1, concernenti l'attivita' di segnalazione.
2. Per le associazioni di cui al successivo art. 9 i corsi dovranno
essere svolti in tempo utile per proseguire nell'impiego degli
osservatori.
3. Al termine del corso di formazione il legale rappresentante
dell'associazione trasmette al Prefetto l'attestato di superamento
del corso di cui al comma 1, necessario per l'impiego degli
osservatori volontari nelle attivita' di segnalazione.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Le associazioni gia' costituite, che alla data del presente
decreto svolgono attivita' di volontariato con finalita' di
solidarieta' sociale comunque riconducibili a quanto previsto
dall'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal
presente decreto, possono essere iscritte nell'elenco provinciale
delle associazioni di osservatori volontari, con le medesime
modalita' di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, fermo
restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art.
1. Dette associazioni possono continuare a espletare la propria
attivita' anche nell'ambito e nei limiti dell'art. 2 prima
dell'iscrizione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del presente decreto.
2. Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare ad
avvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di
cittadini, di attivita' comunque riconducibili all'art. 3, comma 40
della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Roma, 8 agosto 2009

Il Ministro : Maroni